Iniziativa federale popolare «1:12 – Per salari equi»
Pubblicata nel Foglio federale il 6 ottobre 2009; termine per la raccolta delle firme: 6 aprile 2011
I sottoscritti cittadini e cittadine svizzeri aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68 segg.) che:
I. La Constituzione federale (RS 101) è modificata come segue:
Art. 110a (nuovo) Politica salariale
1Il salario massimo versato da un’impresa non può superare di oltre dodici
volte il salario minimo versato dalla stessa impresa. Per salario si intende
la somma delle prestazioni (denaro e valore delle prestazioni in natura o
servizi) che sono corrisposte in relazione a un’attività lucrativa.
2La Confederazione emana le prescrizioni necessarie. Disciplina in particolare:
a. le eccezioni, segnatamente per quanto con cerne il salario delle persone
in formazione, degli stagisti e delle persone con posti di lavoro protetti;
b. l’applicazione al lavoro a prestito e al lavoro a tempo parziale.
II. Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 197 n. 8 (nuovo)
8. Disposizione transitoria dell’art. 110a (Politica salariale) Se la pertinente
legislazione federale non entra in vigore entro due anni dall’accettazione
dell’articolo 110a da parte del Popolo e dei Cantoni, sino all’entrata in
vigore della pertinente legislazione federale il Consiglio federale emana
le necessarie disposizioni esecutive mediante ordinanza.

