iniziativa

Iniziativa «Cassa malati publica»

L’iniziativa chiede di modificare come segue la Costituzione federale:

Art. 117 cpv. 3 e 4 (nuovi)

3: L’assicurazione sociale contro le malattie è esercitata da un unico istituto nazionale di diritto pubblico. Gli organi di tale istituto sono composti segnatamente da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, degli assicurati e dei fornitori di prestazioni.

4: L’istituto nazionale costituisce agenzie cantonali o intercantonali. Queste sono segnatamente incaricate della determinazione dei premi, della loro riscossione e della rimunerazione delle prestazioni. I premi sono fissati per Cantone e calcolati in base ai costi dell’assicurazione sociale contro le malattie.

L’iniziativa prevede poi norme transitorie che delegano alle camere l’elaborazione delle norme per il trasferimento delle riserve finanziarie.

Se queste norme non venissero rispettate entro tre anni dall’accettazione dell’iniziativa, i Cantoni avrebbero la facoltà di creare sul loro territorio un istituto pubblico unico di assicurazione sociale contro le malattie.

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